Pratiche Patenti

RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA (conferma validità)
Quando:
A patente scaduta o a partire da 3 mesi prima della scadenza.
La tabella indica gli anni di validità della patente in base alla categoria appartenente ed all’età del possessore:

CATEGORIA

meno di 50

Più di 50

più di 60

più di 65

più di 70

A

10

5

5

5

3

B

10

5

5

5

3

C

5

5

5

2

2

D

5

5

1

Nota Bene: la patente di categoria E (BE, CE) ha la stessa validità della patente a cui è associata.
Le patenti di categoria speciale possono avere durata inferiore quando è così disposto dalla Commissione Medica Locale.
Cosa fare

Per il rinnovo è necessario sottoporsi a visita medica (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari), effettuata da un Ufficiale Medico Sanitario o, per le patenti speciali, dalla Commissione Medica Locale, per verificare la persistenza dei requisiti psicofisici. Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia il certificato medico all’interessato e invia comunicazione della conferma di validità all’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 
L’Ufficio Centrale Operativo stampa e spedisce al domicilio dell’interessato un tagliando adesivo, attestante la conferma di validità della patente di guida, da applicare sul documento.
Numero verde Ufficio Centrale Operativo 800-232323.
Cosa portare:
– Patente (se scaduta anche carta d’identità)
– Codice fiscale

Rinnovo validità patente di guida all’estero 
Gli italiani residenti o dimoranti all’estero, per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida italiana, che è giunta a scadenza di validità presso le Ambasciate e i Consolati. 
L’autorità diplomatica-consolare rilascerà un’attestazione di rinnovo della patente sostitutiva del tagliando di convalida; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, si dovrà riconfermare la patente.
Non possono essere confermate all’estero le patenti di conducenti la cui idoneità psicofisica deve essere certificata dalle Commissioni Mediche Locali di cui all’art. 119 comma 4 del codice della strada.


DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO
Quando
Una patente si intende deteriorata quando non essendo perfettamente leggibile non consente di identificare i dati anagrafici, la data di rilascio, il numero di patente o la foto del titolare.
In corso di validità, scaduta o in scadenza (3 mesi). E’ quindi possibile effettuare il rinnovo insieme alla richiesta del duplicato.
Cosa portare se in corso di validità:
– Patente originale
– 4 foto formato tessera (di cui una autenticata in carta libera)
– Codice Fiscale
Cosa portare se in scadenza o scaduta:
– Patente originale
– 4 foto formato tessera (di cui una autenticata in carta libera)
– Carta d’identità
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari)


DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO/FURTO
Quando
Dopo aver denunciato lo smarrimento alle competenti autorità che, attraverso una ricerca vedranno se possono o meno duplicare loro stessi la patente.
Cosa portare se in corso di validità:
– Denuncia originale di smarrimento/furto
– Permesso alla guida rilasciato dalle autorità
– 4 foto formato tessera (una autenticata in carta libera)
– Carta d’identità
– Codice Fiscale
Cosa portare se in scadenza o scaduta:
– Denuncia originale di smarrimento/furto
– 4 foto formato tessera (di cui una autenticata in carta libera)
– Carta d’identità
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari)


DUPLICATO PATENTE PER RICLASSIFICAZIONE
Quando:
Si vuole o si deve scendere di categoria.
Cosa fare
Bisogna sottoporsi a visita medica (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle
ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari)
Cosa portare:
– Patente originale
– 4 foto formato tessera
– Carta d’identità
– Codice Fiscale


PATENTE INTERNAZIONALE

Quando:
Per poter condurre veicoli nel territorio di uno stato non aderente alla CEE è necessario il permesso internazionale di guida. Si tratta di una traduzione della patente di guida in tutte le lingue, il modello rilasciato secondo la convenzione di Vienna del 8.11.1968, ha validità 3 anni, qualora però all’atto del suo rilascio il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a 3 anni, la patente internazionale avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente nazionale.
Si precisa che la patente internazionale può essere rilasciata solo al possessore di patente nazionale, quindi emessa in Italia.
Cosa fare: 
E’ sufficiente presentarsi nei nostri uffici con i documenti sotto citati.
Cosa portare:

– n° 2 Foto formato tessera di cui una autenticata in Comune 
– Patente in corso di validità 
– n° 1 marca da bollo


CONVERSIONE PATENTE ESTERA
Quando:
Si possiede una patente rilasciata da uno stato estero e fa parte dell’elenco “patenti convertibili”.
Cosa fare
Si ha tempo un anno per effettuare la conversione.
Cosa portare:
– Patente straniera
– Traduzione giurata della patente
– Carta d’identità
– 4 foto formato tessera
– Codice Fiscale
– Permesso di soggiorno originale o copia conforme (per cittadini stranieri)

Elenco delle patenti aggiornato al 02.11.2004
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità. Elenco degli stati le cui patenti possono essere convertite (circ. n. 4586/M340 del 02.11.2004):
NB: i dati riportati sono soggetti a variazioni. Chiederne conferma.

CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.

CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

NOTA: 
– La patente extracomunitaria è convertibile solo se conseguita prima di avere ottenuto la residenza in Italia (per le patenti rilasciate dal Regno del Marocco, la data di conseguimento deve considerarsi quella nella quale la patente diventa permanente).
– Per le patenti comunitarie non serve la traduzione: solo per la patente Greca, si richiede che l’interessato rilasci una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la traduzione di suo pugno.
– Le patenti di qualsiasi stato, convertibili o non convertibili, consentono al possessore di circolare in Italia per 1 anno da quando ha ottenuto la residenza.
– Alla consegna della patente Italiana verrà ritirata la patente straniera e successivamente inviata al Consolato dello stato di appartenenza.
– La traduzione non è richiesta per le patenti rilasciate dagli stati della Comunità europea e dalla Svizzera.


CONVERSIONE PATENTE MILITARE
Quando:
Si è in possesso di una patente “militare” e la si vuole convertire in “civile”.
Cosa portare se militari in congedo:
– Copia autenticata del foglio di congedo
– Allegato “N” originale rilasciato dal Comando militare
– 4 foto formato tessera
– Codice Fiscale
– Certificato medico (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere
  per esigenze particolari)
– Eventuale patente civile in possesso

Nota Bene: la patente può essere convertita entro 1 anno dalla data del congedo. Qualora si dovesse convertire una categoria D o DE senza avere ancora i 21 anni necessari, verrà emessa una patente C o CE. Dopo il compimento del 21 esimo anno di età ed entro 1 anno dallo stesso, chiedendo un duplicato della patente C o CE verrà rilasciata la patente di categoria D o DE.

Cosa portare se militari in servizio permanente effettivo:
– Dichiarazione di servizio rilasciata dal Comando di appartenenza che deve contenere specifica richiesta
  di conversione di patente militare
– 4 foto formato tessera
– Codice Fiscale
– Certificato medico (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari)
– Eventuale patente civile in possesso.


Viste le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.