Passaggi di proprietà

Cosa fare
Si viene nei nostri Uffici (venditore ed acquirente) per controllare tutti i documenti, dopodiché essendo autorizzati ai sensi del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 come STA (sportello telematico dell’automobilista) provvediamo noi stessi alla stipula dell’atto di vendita e contestualmente agli aggiornamenti relativi alla carta di circolazione e certificato di proprietà. 
Cosa portare Venditore privato:
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Codice fiscale
– Documento di riconoscimento in corso di validità.
Cosa portare Venditore società:
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Codice fiscale legale rappresentante 
– Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
– Visura camerale (non superiore ai 30 gg)
Cosa portare Acquirente privato:
– Documento di riconoscimento in corso di validità
– Codice Fiscale
Cosa portare Acquirente società:
– Codice fiscale legale rappresentante 
– Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
– Visura camerale (non superiore ai 6 mesi)
DUPLICATO CERTIFICATO DI PROPRIETA’ O FOGLIO COMPLEMENTARE PER SMARRIMENTO O FURTO
Cosa fare
Regolare denuncia dell’avvenuto smarrimento o furto del documento presso le autorità competenti.
Cosa portare se l’intestatario è un privato:
– Denuncia originale o copia conforme
– Documento di riconoscimento in corso di validità
– Codice Fiscale 
Cosa portare se l’intestatario è una società:
– Denuncia originale o copia conforme
– Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
– Codice Fiscale del legale rappresentante
– Visura camerale (non superiore ai 6 mesi)
DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER SMARRIMENTO O FURTO
Cosa fare
Regolare denuncia dell’avvenuto smarrimento o furto del documento presso le autorità competenti che ne accerteranno la duplicabilità.
Inoltre se il veicolo al momento della richiesta è privo della revisione tecnica dovrà ottemperare a tale obbligo prima della richiesta di duplicato.
Cosa portare se l’intestatario è un privato:
– Denuncia originale o copia conforme
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità
– Codice Fiscale 
Cosa portare se l’intestatario è una società:
– Denuncia originale o copia conforme
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
– Codice Fiscale del legale rappresentante
– Visura camerale (non superiore ai 6 mesi)
DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER DETERIORAMENTO
Cosa fare
Se il veicolo al momento della richiesta è privo della revisione tecnica dovrà ottemperare a tale obbligo prima della richiesta di duplicato.
Cosa portare se l’intestatario è un privato:
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità
– Codice Fiscale 
Cosa portare se l’intestatario è una società:
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
– Codice Fiscale del legale rappresentante
– Visura camerale (non superiore ai 6 mesi)
Re-IMMATRICOLAZIONE
Quando
C’è lo smarrimento/distruzione di una o entrambe le targhe.
Cosa fare
In caso di smarrimento bisogna fare regolare denuncia presso le autorità competenti.
Inoltre se il veicolo al momento della richiesta è privo della revisione tecnica dovrà ottemperare a tale obbligo prima della richiesta di re-immatricolazione.
Cosa portare se l’intestatario è un privato:
– Targhe eventuali o, in assenza denuncia originale o copia conforme
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità
– Codice Fiscale
Cosa portare se l’intestatario è una società:
– Targhe eventuali o, in assenza denuncia originale o copia conforme
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
– Codice Fiscale del legale rappresentante
– Visura camerale (non superiore ai 6 mesi)
PERDITA DI POSSESSO
Cosa fare
In caso di furto del veicolo è necessario trascrivere al P.R.A. la denuncia di perdita di possesso,e inoltre se è assicurato contro incendio e furto questo documento serve ai fini del risarcimento.
Cosa portare:
– Certificato di proprietà o foglio complementare (in assenza denuncia originale o copia conforme)
– Carta di circolazione (in assenza denuncia)
– Denuncia furto originale o copia conforme
ESTRATTO CRONOLOGICO
Cosa fare
Richiedendo l’estratto cronologico è possibile conoscere tutti i dati relativi al veicolo ed avere l’elenco di tutti i proprietari che ha avuto.
Cosa portare:
– Numero di targa
DEMOLIZIONE PER ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO
Cosa fare
Se si trasferisce definitivamente un veicolo all’estero, bisogna richiedere la cessazione dalla circolazione (ossia radiazione) per esportazione (richiesta necessaria, tra l’altro, per eliminare l’obbligo in capo all’intestatario del pagamento della tassa automobilistica che permane fin quando il veicolo risulta iscritto al P.R.A.).
Cosa portare se l’intestatario è un privato:
– Targhe (anteriore e posteriore)
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità
– Codice Fiscale 
Cosa portare se l’intestatario è una società:
– Targhe (anteriore e posteriore)
– Carta di circolazione
– Certificato di proprietà o foglio complementare
– Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
– Codice Fiscale del legale rappresentante
– Visura camerale (non superiore ai 6 mesi)
RE-ISCRIZIONE VEICOLI RADIATI D’UFFICIO
Cosa fare
La legge (art.18 L.289/2002- legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di re-iscrivere al Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d’ufficio d’interesse storico e collezionistico, conservando targhe e documenti originari.
Sono veicoli d’interesse storico e collezionistico, in base all’art. 60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Per ottenere la re-iscrizione è indispensabile che l’interessato:
– sia in possesso almeno delle targhe originarie (in mancanza il veicolo deve essere re-immatricolato, con conseguente cambio della targa);
– dimostri l’avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio precedente a quello nel corso del quale si richiede l’iscrizione, con una maggiorazione del 50%.
E’ da notare che, per effetto della re-iscrizione al P.R.A. del veicolo, viene ripristinato l’obbligo di pagare la tassa automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta; inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di veicoli storici specificatamente individuati.
Se l’interessato dispone delle targhe originarie ma non della carta di circolazione, deve richiedere l’immatricolazione del veicolo con la stessa targa (a questo fine deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, oppure copia dell’estratto cronologico; una volta eseguita l’immatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di circolazione, deve re-iscrivere il veicolo al P.R.A..
Se invece l’interessato dispone sia delle targhe originarie che della carta di circolazione originaria, deve chiedere la re-iscrizione del veicolo; ottenuta la re-iscrizione deve poi chiedere l’annotazione nei registri del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
In entrambe le ipotesi sopra descritte, bisogna presentare:
– copia del pagamento delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
– copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
– carta di circolazione;
– foglio complementare originario;
– titolo di proprietà (vedi sotto).
Se il foglio complementare (o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall’ACI) non è disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l’indubbio valore storico di questo documento è consentito che la parte trattenga il foglio complementare, rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della re-iscrizione al P.R.A. viene rilasciato il Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio complementare originario trattenuto per il suo valore storico.
CICLOMOTORI: TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, TARGA NUOVO TIPO
Dal 14 luglio 2006 è entrato in vigore il nuovo sistema di targatura e di rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori, così come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 153/2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15/4/2006.
Acquisto e vendita
Con le nuove norme introdotte dal DPR 6 marzo 2006 n. 153 in vigore dal 14 luglio 2006, in caso di trasferimento di proprietà bisogna distinguere tra i seguenti casi:          
- nuovo tipo
- vecchio tipo Ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006
Se l’acquirente è in possesso di un proprio contrassegno d’identificazione (targhino), si segue la vecchia procedura: il venditore toglierà il suo targhino (se ne è in possesso) prima di cedere il ciclomotore e consegnerà all’acquirente il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore; l’acquirente provvederà ad apporre sul veicolo il suo targhino e a munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria. In pratica, non vi è alcun obbligo di registrazione del trasferimento di proprietà: il targhino identifica infatti il responsabile della circolazione e non il veicolo, e quindi può essere smontato da un ciclomotore e messo su un altro. Non è neanche necessario l’atto scritto, che però sarà opportuno richiedere o rilasciare quantomeno come ricevuta dell’importo pagato e della provenienza del veicolo o del trasferimento degli oneri e delle responsabilità connessi al possesso del veicolo.
Se l’acquirente non è in possesso di un proprio contrassegno d’identificazione (targhino), bisogna seguire la nuova procedura: al venditore spetterà sempre togliere il suo targhino (se ne è in possesso) prima di cedere il ciclomotore e consegnare all’acquirente il certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore; l’acquirente invece dovrà provvedere ad immatricolare il veicolo munendosi così del certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero dei trasporti) e della targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione (dal 14 luglio 2006 infatti non sarà più possibile richiedere né ottenere i vecchi certificati d’idoneità tecnica e contrassegni d’ identificazione). Inoltre, naturalmente, dovrà munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria
Ciclomotori immessi in circolazione a partire dal 14 luglio 2006
In questo caso, il venditore toglierà la sua targa prima di cedere il ciclomotore e comunicherà la richiesta di sospensione dalla circolazione al Dipartimento per i trasporti terrestri allegando il certificato di circolazione (questa procedura permetterà di poter associare la targa che resta al venditore ad un altro ciclomotore mediante il rilascio di un nuovo certificato di circolazione). L’acquirente richiederà l’emissione di un nuovo certificato di circolazione: a questo verrà associato il numero di targa eventualmente già in possesso dell’acquirente e non associata ad un altro ciclomotore, altrimenti si procederà al rilascio di una nuova targa. Anche in questo caso, l’acquirente dovrà munire il mezzo della copertura assicurativa RCA obbligatoria.
La targa è applicabile solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario il titolare della stessa targa. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della Motorizzazione Civile o ad uno dei soggetti abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti) per l’aggiornamento della sezione ciclomotori dell’Archivio nazionale dei veicoli.

**Viste le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.     

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