Patenti

Patente A1
L’età minima è 16 anni, e si possono guidare: motocicli con cilindrata inferiore o uguale a 125 cm³ con potenza inferiore o uguale a 11 Kw, tricicli a 3 ruote simmetriche e quadricicli di massa a vuoto fino a 400 kg (550 per il trasporto delle merci) e potenza fino a 15 kw.
Cosa portare:
– Carta d’identità
– 4 foto formato tessera
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari)
– Firma dei genitori in quanto minorenne.


Patente A
L’età minima è 18 anni, e si possono guidare:
motocicli con potenza inferiore o uguale a 25 kw (dopo 2 anni dalla data di conseguimento della patente tutti i motocicli). Se si sono già compiuti 21 anni e sostenendo l’esame con motociclo di potenza superiore o uguale a 35 kw si possono guidare motocicli senza limitazioni. La patente A consente inoltre la guida di tricicli e quadricicli con o senza passeggeri a bordo e di macchine agricole con limiti di massa e sagoma dei motoveicoli e velocità massima di 40 km/h.
Cosa portare:
– Carta d’identità
– 4 foto formato tessera
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari).


Patente B

L’età minima è 18 anni, e si possono guidare:
motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm³ e potenza non superiore a 11 Kw, tutti i motoveicoli (esclusi i motocicli) anche con il passeggero a bordo, autoveicoli per il trasporto delle persone fino a nove posti compreso il conducente, autoveicoli per il trasporto merci con massa a pieno carico inferiore o uguale alle 3,5 t, autoveicoli con rimorchio leggero, la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg, oppure la massa del rimorchio non superiore a quella della motrice o la somma delle due non superiore alle 3,5 t.
Cosa portare:
– Carta d’identità
– 4 foto formato tessera
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari)
– Permesso di soggiorno per cittadini stranieri.


Patente C
L’età minima è 18 anni, bisogna aver conseguito la patente B e si possono guidare veicoli o complessi di veicoli con massa a pieno carico fino alle 7,5 t (escluso autobus). Per condurre veicoli la cui massa superi le 7,5 t è necessario anche il CAP. Se si hanno almeno 21 anni si possono condurre tutti i veicoli (escluso autobus) anche senza il CAP. Questa patente consente anche la guida di tutti i veicoli conducibili con patente B.
Cosa portare:
– Carta d’identità
– 4 foto formato tessera
– Patente già in possesso
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari).


Patente D
L’età minima è 21 anni, bisogna aver conseguito la patente B e si possono condurre veicoli per il trasporto di persone con numero di posti a sedere superiore a nove compreso il conducente (anche se trainanti un rimorchio leggero). Questa patente consente anche la guida di tutti i veicoli conducibili con patenti B e C.
Cosa portare:
– Carta d’identità
– 4 foto formato tessera
– Patente già in possesso
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari).


Patente E
Questo tipo di patente è un’estensione delle altre patenti, ed è necessaria qualora si vogliano condurre veicoli con rimorchio non leggero (complesso di veicoli), autoarticolati e autosnodati.
Cosa portare:
– Carta d’identità
– 4 foto formato tessera
– Patente già in possesso
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari)


Certificato di Abilitazione Professionale – C.A.P
Questo certificato è necessario qualora si volessero condurre veicoli adibiti al trasporto pubblico (autobus di linea,taxi ecc), noleggio con conducente, autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t (18 anni) ecc.
Cosa portare:
– Patente già in possesso
– 4 foto formato tessera
– Codice Fiscale
– Certificato medico sanitario in bollo da €. 14,62 (si effettuano visite mediche in sede, tutti i giovedì alle ore 18.15 oppure chiedere per esigenze particolari).


Patente A, B, C, D Speciali
Riservata a chi ha particolari patologie o minorazioni fisiche consente la guida di veicoli con caratteristiche o/e adattamenti speciali e comunque con massa a pieno carico non superiore a 11,5 t e numero di posti non superiore a 16 escluso il conducente.
Cosa portare:
– Certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale
– 4 foto formato tessera
– Carta d’identità
– Codice Fiscale.



C.Q.C. 

La C.Q.C. o Carta di Qualificazione del Conducente è un certificato che qualifica i conducenti per la guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di merci eo persone su strada.
I conducenti possono richiedere il rilascio della CQC per documentazione: entro tre anni dal 5.4.2007 (data di entrata in vigore del DD n. 371/2007).
La normativa si applica a tutti i CONDUCENTI che guidano veicoli per i quali è necessaria la patente di guida di categoria C, D, C+E, D+E, entrata in vigore dal 10 Settembre 2008, per i conducenti adibiti al trasporto di passeggeri, dal 10 Settembre 2009, per i conducenti adibiti al trasporto di merci.
Dopo le suddette date, non sarà più possibile, per tutti i conducenti, che effettuino trasporti su tali mezzi, la conduzione senza la C.Q.C.
I corsi obbligatori per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente saranno organizzati da autoscuole abilitate, che dimostreranno di possedere i requisiti tecnici previsti dalle norme stabilite dal Ministero dei Trasporti. Avranno una durata di 280 ore ed una prova finale di esame da effettuare presso la Motorizzazione civile a termine del corso. In caso di esito negativo sarà possibile sostenere di nuovo l’esame, entro un anno dalla fine del corso. Trascorso tale periodo si dovrà effettuare di nuovo il corso.
Sono tuttavia esentati dai corsi e dagli esami, tutti i conducenti che hanno conseguito la patente di guida di tipo C e l’abilitazione professionale di tipo KD, entro il 04 Aprile 2007.
C.Q.C. per trasporto merci
Dal 10 settembre 2009, per condurre veicoli (mezzi pesanti per i quali è prevista la patente C-D-E) ad uso professionale per trasporto merci in conto terzi, sarà obbligatorio, per i conducenti possedere la Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.).
Sarà obbligatoria anche per il trasporto merci in conto proprio, qualora il dipendente sia assunto con la qualifica di autista, in quanto l’attività continuativa alla guida di veicoli pesanti lo rende
un conducente professionista.
Coloro i quali non la conseguiranno entro tale data non potranno proseguire l’attività lavorativa.
Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un esame, a seguito di un corso svolto presso l’autoscuola.
Per tutti i conducenti, che hanno conseguito la patente di guida di categoria C antecedentemente al 04/04/2007, è possibile conseguire la CQC senza frequentare corsi e sostenere esami (rilascio per diritti acquisiti), semplicemente recandosi presso la 
nostra sede.
C.Q.C. per trasporto pubblico di passeggeri
Dal 10 Settembre 2008, tutti i conducenti di veicoli per trasporto pubblico di passeggeri, per i quali è prevista la patente di guida di categoria D ovvero DE + certificato di abilitazione professionale di tipo KD, dovranno essere muniti della Carta di Qualificazione del
Conducente per Trasporto Passeggeri (C.Q.C.).
Di fatto, l’attuale KD sarà sostituito dalla CQC e, tutti i conducenti, che entro tale data non l’avranno conseguita, non potranno continuare a svolgere l’attività lavorativa.
Per ottenere la CQC è obbligatorio sostenere un esame, a seguito di un corso svolto presso l’autoscuola.
Per tutti i conducenti, che hanno conseguito la patente di guida di categoria C antecedentemente al 04/04/2007, è possibile conseguire la CQC senza frequentare corsi e sostenere esami (rilascio per diritti acquisiti), semplicemente recandosi presso la 
nostra sede. 
Esenzione ed obbligo di conseguimento della C.Q.C.
Trasporto di persone

Dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI PERSONE, che sostituirà a tutti gli effetti il “vecchio” certificato di abilitazione professionale di tipo KD. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettueranno trasporto di persone PRIVATO (es., Trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc…). Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio (privato), assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.
Trasporto di merci
Dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, dovranno essere in possesso della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER TRASPORTO DI COSE, che affiancherà la patente prevista. Saranno esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l’attività dell’impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell’attività dell’impresa. Ad esempio un’impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.) Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista dovranno da tale data essere in possesso della CQC.
Deroghe
Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
– la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
– ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
– sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
– utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
– utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
– utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
– che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.
Formazione periodica e rinnovo
I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione solo teorico.
La formazione periodica consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.
Il rinnovo della CQC può essere ottenuto:
– effettuando un corso di formazione periodica a partire da sei mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC;
– effettuando un corso di formazione periodica nel caso di CQC scaduta da meno di due anni;
– effettuando un corso di formazione periodica e sostenendo l’esame per il conseguimento nel caso di CQC scaduta da oltre 2 anni.
La CQC per trasporto persone può essere rinnovata fino al compimento di 65 anni.
Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti:
– ivi residenti,
– cittadini di uno Stato non appartenente all’UE o allo SEE dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia,
– residenti in un altro Stato membro dell’UE dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.