Domande Frequenti

1. Quali veicoli posso guidare con la patente B?
Con la patente B è possibile guidare:
– autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente
– autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg
– autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto
– motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw
– tricicli e quadricicli.
In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg).

2. Per guidare una moto quale patente devo possedere?
E’ necessario avere la patente A. Con la patente B, invece, si possono condurre solo moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw.

3. A quale età posso prendere la patente B?
Si può prendere la patente B dopo aver compiuto 18 anni.

4. A quale età posso prendere la patente A?
A 16 anni è possibile prendere la patente cosiddetta “A1” che consente di guidare moto di cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw.
A 18 è possibile prendere la patente cosiddetta “A ad accesso graduale”, che abilita alla guida di moto di potenza fino a 25 kw e con rapporto potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16.
Per poter condurre moto di qualsiasi cilindrata e potenza è necessario avere 20 anni ed aver conseguito da due anni la patente “A ad accesso graduale” oppure aver compiuto 21 anni.

5. Cosa devo fare per prendere la patente A o B se sono un cittadino straniero?
I cittadini extracomunitari, al momento della domanda, devono portare in visione il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo rilascio del documento. Questo documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
Per i cittadini comunitari residenti in Italia è sufficiente l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di residenza.

6. In cosa consiste l’esame per conseguire la patente A o B?
L’esame consiste in una prova di teoria ed in una prova pratica di guida. Può essere sostenuto non prima di un mese dalla data di presentazione della domanda ed entro i 6 mesi di validità del “foglio rosa”: in questo periodo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d’esame.
Chi ha la patente di categoria A1 o A e vuole conseguire la patente B non deve sostenere l’esame di teoria. Analogamente l’esame di teoria per la patente A non deve essere sostenuto da chi ha la patente di categoria B.
Se non si supera la prova pratica e il “foglio rosa” è scaduto, saranno restituiti al candidato l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico, se ancora valido, che potranno essere riutilizzati per successive richieste.
Se si supera la prova pratica la patente viene rilasciata immediatamente.

7. Come mi posso esercitare per prepararmi alla prova pratica dell’esame per la patente A o B?
Per la patente B è possibile esercitarsi alla guida purché a fianco del guidatore si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, con patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni o con patente valida per la categoria superiore.
Se il veicolo non ha i doppi comandi, chi affianca il guidatore non deve avere età superiore a 60 anni.
Sugli autoveicoli per le esercitazioni, nella parte anteriore e posteriore, deve essere esposto un contrassegno con la lettera “P”, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente.
Per la patente A le esercitazioni sono consentite in luoghi poco frequentati.

8. Come si svolge l’esame per la patente B?
L’esame consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida.
La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori.
La prova pratica deve essere sostenuta con un veicolo dotato di doppi comandi.

9. Come si svolge l’esame per la patente A?
L’esame consiste in una prova di teoria e in una prova pratica di guida.
La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori.
La prova pratica prevede diverse modalità a seconda del tipo di patente e dell’età:
Tra i 16 ed i 18 anni deve essere usata una moto di cilindrata fino a 125 cc e 11kw di potenza (patente categoria A1).
Per chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni non compiuti è necessario utilizzare una moto di potenza uguale o inferiore a 25 kw, non inferiore a 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h (patente A “ad accesso graduale”)
I candidati di età superiore ai 21 anni possono sostenere la prova oltre che su una moto con le caratteristiche previste per la patente A “ad accesso graduale”, anche su una moto di potenza uguale o superiore a 35 kw (patente A “ad accesso diretto”)
Se la prova pratica viene effettuata con un motociclo dotato di cambio automatico questa circostanza viene annotata sulla patente limitandone l’abilitazione ai soli motocicli con marcia automatica.
L’esame di guida prevede generalmente due prove da sostenersi nell’arco della stessa giornata
La prima prova è da effettuarsi in area chiusa e prevede:
– Slalom. 5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile.
– Otto. 2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi.
Il candidato dovrà descrivere un “otto”, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all’interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.
– Passaggio in corridoio stretto. Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all’altezza dei coni più 30 centimetri.
Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.
– Frenatura. Al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall’inizio della base di 25 metri, deve passare in seconda marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
La seconda prova viene effettuata su strada e per questa prova il candidato deve mettere a disposizione dell’esaminatore un’auto con conducente per consentirgli di seguirlo.

10. Sono previste limitazioni per chi è neopatentato?
Per quanto riguarda la patente B, per i primi tre anni dal conseguimento, non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Inoltre, per il primo anno, non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw per tonnellata. Questa limitazione si applicherà a chi conseguirà la patente dal 1 gennaio 2009.
La data del 1 gennaio 2009 è stata fissata dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (articolo 4, comma 4), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha prorogato il precedente termine del 1 luglio 2008, previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (articolo 22, comma 1), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Non ci sono limitazioni per chi ha conseguito la patente A ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw.
Invece chi ha conseguito la patente A ad “accesso graduale” (cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h), per i primi due anni non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.

11. Quale patente è necessaria per condurre mezzi pesanti e autobus e quali i limiti di età previsti?
La patente D permette di condurre autoveicoli per il trasporto di persone (autobus) con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, superiore a otto. Questo tipo di autoveicolo può anche avere agganciato un rimorchio leggero.
Per sostenere l’esame per la patente D occorre essere già in possesso della patente B ed aver compiuto 21 anni.
In più con la patente DE è possibile guidare autoarticolati e autosnodati per il trasporto di persone composti da una motrice rientrante tra quelle della categoria D e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg.
La patente DE può essere conseguita per esame da conducenti già in possesso della patente D che sostengono la prova di guida su un autobus con rimorchio. Inoltre chi ha la patente CE e sostiene l’esame per la patente D ottiene anche la patente DE.
Chi ha superato i 60 anni non può più guidare gli autoveicoli previsti dalla patente D e DE. Questo limite di età può essere elevato di anno in anno, fino a 65 anni, a seguito di una visita specialistica presso una commissione medica locale.
Con la patente C è possibile guidare autoveicoli diversi da quelli che prevedono la patente D di massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg.
Per sostenere l’esame per la patente C occorre essere già in possesso della patente B.
La patente C viene rilasciata a:
– 18 anni per guidare mezzi fino a 7500 Kg
– 21 anni o 18 se in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per condurre mezzi di peso superiore a 7500 Kg.
In più con la patente CE, che può essere conseguita per esame da conducenti già in possesso di patente C, è possibile guidare autotreni ed autoarticolati composti da una motrice rientrante tra quelle della categoria C e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg.
Chi ha superato i 65 anni non può più guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate.

12. Sono in possesso della patente D: posso guidare i veicoli per i quali è richiesta la patente C?
Dal 1 ottobre 2004, a seguito del recepimento di una nuova direttiva comunitaria, chi consegue la patente D non ottiene automaticamente anche la patente C.
Invece la patente D conseguita prima del 1 ottobre 2004 continua ad abilitare alla guida dei veicoli previsti dalla patente C.

13. Sono stato invitato a visita in Commissione medica locale per accertare i requisiti psico-fisici per la patente di guida, di cosa si tratta?
La Commissione medica locale è una struttura costituita presso le autorità sanitarie di ogni capoluogo di provincia.
Questa Commissione è chiamata ad accertare i requisiti psico-fisici previsti per la guida di veicoli nei riguardi di categorie di utenti con situazioni cliniche o di età che possano far sorgere dei dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.

14. Cosa posso fare se dopo aver effettuato la visita di rinnovo patente in Commissione medica locale ho ottenuto un periodo di validità inferiore alle mie aspettative?
Chiunque debba sostenere una visita in Commissione medica locale, ad esempio per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, ha la possibilità di presentare un ricorso avverso il giudizio della stessa. Nel caso in cui l’esito dell’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti non sia considerato “giusto” infatti, si può fare opposizione presso il ministero dei Trasporti entro 30 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione.
Il ricorso dovrà riportare i dati anagrafici del ricorrente, gli estremi del provvedimento impugnato, completo di data ed autorità che lo ha emanato, le motivazioni del ricorso, data e firma del ricorrente. Al ricorso dovranno essere allegati l’originale o la copia autenticata del certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale e ogni altra documentazione si ritenga utile per la definizione del ricorso. A seguito del ricorso il ministero dispone una visita collegiale che effettuata dalla Commissione medica superiore (presso l’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato).
La Commissione medica superiore invita l’interessato a sottoporsi a visita collegiale e l’esito della visita viene inviato al Dipartimento trasporti terrestri, che predispone apposito decreto a firma del ministro o di viceministro/sottosegretario di Stato delegato.

**Viste le continue modifiche delle procedure e dei documenti necessari, ci scusiamo e non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze ed errori per quanto sopra riportato.